Necessario dimostrare il danno derivante dal ritardo della P.A. nella conclusione del procedimento amministrativo.
Necessario dimostrare il danno derivante dal ritardo della P.A. nella conclusione del
procedimento amministrativo.
La VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6859 del 3.12.2018 ha evidenziato che il
danno dovuto al ritardo della P.A. nel concludere un procedimento amministrativo non è dimostrato
dal mero superamento del termine imposto dalla legge, ma deve essere specificamente provato che
tale ritardo ha determinato un reale danno patrimoniale.
Così si esprimono i Giudici “La sussistenza del danno da ritardo non può presumersi iuris tantum,
in relazione al mero superamento del termine fissato per l’adozione del provvedimento
amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di
carattere oggettivo (sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso
causale), sia di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). E’ errato, pertanto, ritenere in
tema di danno conseguente al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento
amministrativo, che lo stesso debba considerarsi esistente ogni qual volta l’ inosservanza del
termine dipenda da un comportamento doloso o negligente dell’ Amministrazione, il quale dia luogo
ad una lesione del diritto del privato alla certezza ed al rispetto dei tempi dell’ azione
amministrativa, considerati quale autonomo bene della vita.”
Avv. Mariano Alterio
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